Articolo 1
Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata
"SWING DANCE SOCIETY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
di seguito denominata Associazione.
L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha sede a Bologna in Via Natalino Corazza 6.
La variazione della sede sociale, all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
Articolo 2
Oggetto sociale
L'associazione è apolitica, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati.
1. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e culturali connesse alla disciplina della DANZA SWING. Per “danza swing” si intendono tutte le danze di origine afroamericana che si diffusero negli Stati Uniti D’America nella prima metà del ventesimo secolo connesse alla musica Jazz tradizionale. L’associazione inoltre ha per scopo la formazione e la gestione di uno o più centri e di tutte le attività accessorie allo sviluppo di questa pratica sportiva e culturale. Considera la danza come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, di avviamento, di attività ricreative, culturali e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tale pratica sportiva; per tali scopi l’associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali. L’associazione promuoverà la danza swing organizzando e sostenendo eventi legati alla musica e alla danza, partecipando a campionati, organizzando gare e tornei con l’osservanza delle direttive CONI e dell’Ente di promozione di appartenenza. L’associazione potrà inoltre svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, lo svolgimento ed il perfezionamento delle discipline sportive sopraindicate nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dell’Ente di Promozione e dalla Federazione a cui eventualmente intenderà aderire.
2. Nelle proprie sedi l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
3. L’associazione per conseguire il fine sociale potrà nello specifico svolgere le seguenti attività: diffondere lo sport nelle sedi appositamente attrezzate, sviluppare la pratica sportiva nelle scuole, promuovere manifestazioni sportive private e pubbliche, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o stipulare accordi o contratti di locazione di campi ed altri beni, compresi gli immobili, con terzi.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, della federazione di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente di promozione e/o federazione, CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.